Cittadinanza
Descrizione
Le attività dell’ufficio concernono i seguenti ambiti:
a) Giuramento in seguito al decreto di concessione della cittadinanza per residenza o matrimonio (cittadinanza per naturalizzazione).
b) Riacquisto della cittadinanza italiana (art. 13 L. 91/1992).
c) Dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza da parte di cittadini stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età (art. 4, Comma 2, L. 91/1992).
d) Riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana ("Iure sanguinis")
Come fare
A) CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE (PER RESIDENZA O PER MATRIMONIO)
La domanda va presentata al Ministero dell’Interno in modalità telematica, accedendo alla pagina web https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritticivili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda.
Nello stesso sito è inoltre possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica.
Emesso il decreto di concessione della cittadinanza, la prefettura provvede all’inoltro al comune che lo notifica all’interessato.
B) RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (ART. 13 L. 91/1992)
Chi ha perduto la cittadinanza italiana può automaticamente riacquistarla decorso un anno dalla fissazione della propria residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine. La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe (art. 13 lettera D)
È invece richiesta un'apposita dichiarazione, in marca da bollo da € 16,00:
A) se l'interessato
- presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare (art. 13 lettera A);
- in caso di assunzione o dopo aver assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero (art. 13 lettera B);
- dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione (art. 13 lettera C);
B) se chi l'ha perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, purché sia residente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare (art.13 lettera E)
L'accertamento dei requisiti viene attestato dal Sindaco con proprio provvedimento, che viene iscritto nei registri di Stato Civile e annotato a margine dell'atto di nascita dell'interessato.
Il riacquisto ha effetto dal giorno successivo alla resa della dichiarazione suindicata.
C) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI NATI IN ITALIA E CHE VI ABBIANO RISIEDUTO SENZA INTERRUZIONI FINO ALLA MAGGIORE ETÀ (ART. 4, COMMA 2, L. 91/1992).
L’accoglimento avviene su istanza, disponibile nella sezione modulistica.
Il riconoscimento è subordinato ad apposita dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale dello stato civile, previo accertamento dei seguenti requisiti:
- nascita in Italia da genitori stranieri;
- residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;
- possesso di un titolo di soggiorno;
- iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza
L’accertamento dei requisiti è attestato dal Sindaco con proprio provvedimento, trascritto nei registri di cittadinanza e annotato a margine degli atti di nascita dell’interessato.
L’acquisto ha effetto dal giorno successivo alla suddetta dichiarazione.
D) CITTADINANZA JURE SANGUINIS
Ai sensi della Circ. Min. n. K. 28.1 del 8.4.1991, il riconoscimento avviene su istanza, disponibile nella sezione modulistica, cui vanno allegati i seguenti documenti:
1) copia integrale atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero. Se la nascita è avvenuta prima dell'istituzione dei registri di stato civile (01/01/1866), è possibile produrre la copia integrale autenticata dai registri parrocchiali;
2) copie integrali atti di matrimonio e morte dell’avo italiano emigrato all’estero, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
3) copie integrali atti di nascita di tutti i discendenti dell'avo italiano in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
4) copie integrali atti di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
5) copie integrali atti di morte di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
6) attestato di non naturalizzazione straniera rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
7) Copia dettagliata dell’albero genealogico.
In sostanza, i requisiti da provare sono:
- la discendenza;
- l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
- la mancata naturalizzazione straniera da parte dell’avo, quantomeno prima della nascita del figlio/a;
- L’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti;
- la residenza nel Comune di Introbio, che costituisce condizione inderogabile per la presa in carico dell'istanza.
In caso di esito positivo, il Sindaco, a mezzo di proprio decreto, riconoscerà all’istante la cittadinanza italiana dalla nascita. Sarà quindi cura dell’ufficiale dello stato civile procedere alla trascrizione degli atti di nascita e di matrimonio dell’interessato.
Il riconoscimento ha effetto dalla nascita.
Modalità di riconoscimento:
1) iscrizione all’anagrafe del Comune di Introbio;
2) deposito dell’istanza di riconoscimento unitamente ai certificati e agli atti suindicati. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere opportunamente tradotti e legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero (Ambasciata o Consolato Generale), salvo l’eventuale esonero in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Cosa si ottiene
Il riconoscimento della cittadinanza italiana, che può produrre effetti dalla nascita (nel caso della iure sanguinis) o dal giorno successivo alla prestazione del giuramento o delle dichiarazioni indicate dalla legge. Nel caso di riacquisto automatico per residenza, la cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Nel caso della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 10 L. 91/1992, il decreto non produce effetti se l’interessato non presta giuramento entro sei mesi dalla notifica.
Costi
Riacquisto per naturalizzazione:
- Riacquisto automatico per residenza (art. 13 lettera D): esente.
- Riacquisto a mezzo di dichiarazione: marca da bollo da € 16,00 + versamento di € 200,00 (art. 1, c. 12 L. 15/07/2009 n. 94) a favore del Ministero dell'Interno - Divisione Cittadinanza (modelli disponibili presso gli uffici postali).
Acquisto da parte di cittadini stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età
È previsto il pagamento di un contributo di 250 euro, mediante bollettino disponibile presso gli uffici postali (conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno). Il mancato accoglimento dell'istanza non dà luogo a rimborso.
Cittadinanza iure sanguinis: marca da bollo da € 16,00